ASSISTITI IN REGIME DI CONVENZIONE
Rapporti convenzionali con i comuni stipulati ai sensi dell'art 20 della legge regionale 09/05/86 n°22. L'iscrizione all'Albo regionale ha consentito all'Ente di stipulare una convenzione con il comune di Ragusa, in virtù della quale il suddetto comune, in presenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, compartecipa, sino ad un massimo di euro 50,00 (anno 2023) giornalieri da rivalutare annualmente sulla base dell’indice ISTAT, alla retta di ricovero per ciascun assistito. All’uopo l’Ente, in presenza dei requisiti prescritti dalla legge, assisterà il neo assistito ed i familiari nell’attività burocratica finalizzata all’inserimento dell’utente in regime di convenzione.


ASSISTITI PAGANTI IN PROPRIO
Il Consiglio di Amministrazione, con atto n 33 del 26-04-2023, ha deliberato, con decorrenza 01-05-2023, la nuova misura della retta di ricovero per tutti i ricoverati fissandola in euro 50,00 giornalieri.
Potranno essere prese in considerazione anche richieste di ricovero temporaneo; tuttavia, in tal caso l’importo della retta giornaliera varia in base al periodo di permanenza.

  • La regolamentazione riguarda altresì la riscossione della stessa retta di ricovero al fine di meglio chiarire contrattualmente quali diritti e doveri restano a carico delle parti e più precisamente:
  • La retta deve intendersi riscossa anticipatamente su base mensile;
  • Dovrà essere calcolata giornalmente;
  • Potrà a richiesta degli interessati, essere conguagliata, in caso di decesso, per un massimo di gg.15;
  • L'assenza temporanea non determina la riduzione della retta;
  • La retta potrà essere adeguata annualmente con atto motivato dall'Amministrazione;
  • Il ricovero deve essere inteso in "prova" per un periodo di gg.15.
  • Nel caso l'utente decida di non rimanere in struttura, ovvero nel caso in cui l'Ente, in presenza di comprovati motivi, decida di non ospitare l'utente, quest'ultimo avrà diritto al rimborso del 50 per cento della retta versata anticipatamente. Superato il suddetto periodo non avrà luogo il rimborso.
  • La retta di ricovero è la remunerazione di un servizio reso. La mancata corresponsione nei termini previsti costituisce riserva per l'Amministrazione di procedere al recupero coatto. Il perdurare del mancato pagamento, anche parziale, deve essere considerato causa di forza maggiore e, pertanto, può costituire motivo di risoluzione del "contratto di ricovero".

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